Statuto
Lo statuto della Proloco Bolbeno
COSTITUZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE
Art. 1)
1. È costituita con sede in Bolbeno una associazione senza scopo di lucro denominata "Pro Loco Bolbeno"
2. L'Associazione Pro Loco di Bolbeno è associazione di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000. Al fine di usufruire delle connesse agevolazioni, l'Associazione deve risultare regolarmente iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 2)
1. Detta associazione svolge la sua attività nel Comune di Bolbeno.
Art. 3)
1. Gli scopi che l'associazione si propone sono:
a) riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio;
b) promuovere, coordinare ed attuare iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento - anche in collaborazione con altri organismi, attività e manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;
c) istituire l'ufficio di informazioni turistiche;
d) avanzare e sostenere proposte dirette alla realizzazione di opere ed impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale e di abbellimento del proprio territorio;
e) gestire attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;
f) fare opera di sensibilizzazione per sviluppare l'ospitalità e il rispetto dell'ambiente;
g) svolgere in maniera ausiliaria e sussidiaria l'attività di vendita e intermediazione di pacchetti turistici, come definiti dalla normativa provinciale in materia di turismo, previa apposita autorizzazione della Provincia.
SOCI
Art. 4)
1. Possono aderire all'associazione quanti hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della zona, alla valorizzazione del territorio, delle sue risorse e dei suoi prodotti ed intendono collaborare e contribuire ad essi.
2. La qualifica di socio e le relative domande di adesione all'associazione possono essere presentate successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'anno precedente e contestuale determinazione della quota annuale da esporre all'Albo della Pro Loco o all'Albo comunale. Qualora l'Assemblea non determini la quota annuale, vale la quota dell'anno precedente.
3.La domanda viene presentata al Consiglio di Amministrazione che risponde entro il termine di trenta giorni. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta e il richiedente acquisisce la qualifica di socio con il versamento della quota annuale.
4. Al socio dovrà essere rilasciata ricevuta del versamento della quota annuale o la tessera sociale.
5. L'anno di accettazione della risposta a socio, ancorché automatica, varrà al fine del tesseramento.
Art. 5)
1. I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall'assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre che alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'assemblea per aver contribuito in maniera rilevante allo sviluppo turistico della località.
2. I soci hanno diritto:
a) alle pubblicazioni dell'associazione;
b) a frequentare i locali dell'associazione.
Art. 6)
I soci hanno l'obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, cooperando al raggiungimento dei fini sociali astenendosi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi.
Art. 7)
I soci in regola alla data dell'avviso di convocazione con il versamento della quota sociale hanno diritto a partecipare alle deliberazioni dell'assemblea, con possibilità di adire le cariche sociali.
Art. 8)
1. Il rapporto sociale ha la validità di un anno e cessa ove non venga rinnovata l'adesione con connesso versamento della quota associativa. Il socio può altresì venir escluso per determinazione del consiglio di amministrazione a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per aver arrecato in qualunque modo danno morale o materiale all'associazione.
2. L'esclusione deve essere comunicata per raccomandata A.R. al socio il quale può appellarsi al collegio dei probiviri che si pronuncerà in maniera definitiva.
ORGANI SOCIALI
Art. 9)
1. Sono organi sociali della Pro Loco:
a) L'assemblea dei soci
b) Il consiglio di amministrazione
c) Il Presidente
d) il collegio sindacale
e) il collegio dei probiviri
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 10)
1. Deve essere convocata almeno una volta all'anno in sessione ordinaria e ogniqualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci. In questo ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Competono all'assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente;
b) l'approvazione del bilancio preventivo;
c) l'approvazione del programma di attività di massima;
d) la nomina delle cariche sociali;
e) le decisioni su altre proposte del consiglio di amministrazione e dei soci;
f) l'adesione all'eventuale consorzio pro loco o Azienda per il turismo.
3. La convocazione avviene mediante avviso affisso all'albo della pro loco medesima o, in mancanza, all'albo comunale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Tale avviso dovrà portare l'ordine del giorno da trattare e dovrà essere comunicato, contemporaneamente all'affissione, al domicilio dei soci.
Art. 11)
1. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, con almeno un quinto di essi. Essa delibera a maggioranza di voti dei presenti, fatta eccezione per quanto concerne la modifica dello statuto sociale e lo scioglimento, nel qual caso viene richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci, in prima convocazione e della metà in seconda convocazione.
2. La seconda convocazione, ove nella prima non sia raggiunto il numero legale, non potrà essere effettuata a distanza inferiore di un'ora da questa.
3. Nel calcolo della validità della seduta si terrà conto solo dei soci maggiorenni residenti nel comune sede della Pro Loco.
Art. 12)
1. L'avviso di convocazione è sottoscritto dal presidente.
2. Il socio impedito può essere rappresentato da altro socio maggiorenne munito di delega scritta. Il socio non può avere più di due deleghe di soci maggiorenni.
3. Le elezioni delle cariche sociali sono effettuate per scrutinio segreto. Per le altre votazioni, salva diversa deliberazione adottata dalla maggioranza dei presenti, si procederà per alzata di mano con prova e controprova.
4. Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto da chi la presiede e dal segretario verbalizzante. Se si è proceduto ad elezione di organi lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dagli scrutatori che potranno essere scelti anche fra i non soci presenti.
5. Se nell'assemblea convocata per la nomina delle cariche sociali non si sarà giunti ad alcuna decisione ed in presenza delle dimissioni irrevocabili della maggioranza del consiglio di amministrazione, il Sindaco può procedere alla nomina di un commissario straordinario che dovrà operare il tempo strettamente necessario per riconvocare l'assemblea che procederà alla nomina delle cariche sociali.
6. Il Commissario straordinario dura in carica per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale il Servizio competente in materia di turismo procederà alla cancellazione della Pro loco dall'elenco provinciale.
7. Il provvedimento di nomina e le risultanze finali dell'attività del commissario straordinario dovranno essere notificate al Servizio provinciale competente in materia di turismo.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 13)
1. Il consiglio di amministrazione è composto di dodici membri, di cui un minimo di sette ad un massimo di undici come sopra nominati dall'assemblea più, di diritto, il Sindaco pro tempore o l'assessore delegato o l'eventuale Commissario comunale. 2. Il consiglio di amministrazione dura dura in carica quattro anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Il presidente e il vice-presidente vengono nominati dal consiglio fra i propri componenti, con esclusione del Sindaco pro tempore o dell'assessore delegato o dell'eventuale Commissario comunale.
4. I componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.
5. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
Art. 14)
1. Il consiglio di amministrazione procede alla nomina di un segretario che redige i verbali degli organi collegiali dell'associazione e le deliberazioni, sottoscrive gli uni e le altre unitamente con il presidente, provvede alla tenuta dei registri contabili e sovraintende al regolare funzionamento della pro loco.
2. Il segretario viene scelto fra i soci e non ha diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione. Resta in carica per il periodo della gestione del consiglio che l'ha nominato e può essere riconfermato.
3. La Pro Loco può costituire con il segretario un rapporto di lavoro o di collaborazione adeguatamente regolamentati.
4. Qualora non sia possibile individuare un segretario, il consiglio di amministrazione dovrà nominarlo fra i suoi membri.
Art. 15)
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il vicepresidente, lo ritenga necessario o opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e a maggioranza di voti dei presenti. Le deliberazioni devono risultare dal relativo verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dall' estensore medesimo.
Art. 16)
1. Il consiglio di amministrazione provvede:
a) alla predisposizione della relazione illustrativa della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
b) alla assunzione e al licenziamento del personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
c) all'accettazione ed esclusione dei soci;
d) a formulare all'assemblea la proposta sull'ammontare delle quote sociali e sull'entità dei contributi straordinari;
e) all'acquisto o alienazione dei beni immobili;
f) all'assunzione di obbligazioni attive e passive o mutui;
g) all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea;
h) ad ogni atto di ordinaria amministrazione per l'attuazione dei fini sociali.
Art. 17)
1. In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri subentreranno i non eletti secondo il maggiore numero di voti ottenuti, fino alla naturale scadenza del mandato. Nel caso di parità di voti la carica di consigliere sarà assegnata al consigliere più anziano d'età.
2. Se le dimissioni sono presentate da almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o dalla maggioranza (nel caso siano in numero dispari) si deve considerare dimissionario tutto il consiglio.
3. Il presidente dovrà pertanto convocare l'assemblea entro trenta giorni per procedere a nuove elezioni, come stabilito al precedente articolo 12).
IL PRESIDENTE
Art. 18)
1. Il presidente ha la legale rappresentanza della pro loco.
2. Allo stesso spetta di:
a) stipulare e sottoscrivere i contratti e le convenzioni previa autorizzazione degli altri organi competenti;
b) aprire conti con istituti di credito;
c) dare esecuzione alle decisioni assunte dagli altri organi competenti;
d) liquidare le spese nei limiti degli impegni assunti;
e) disporre per il regolare funzionamento della pro loco;
f) predisporre, avvalendosi della collaborazione del segretario, il bilancio di previsione, il programma di attività ed il conto consuntivo da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione dell'assemblea;
g) adottare nei casi di urgenza e di necessità i provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporre alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.
3. In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vicepresidente in tutte le sue funzioni.
Art. 19)
Il Presidente e il segretario sono responsabili della regolare tenuta dei registri sociali e degli atti contabili della associazione.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 20)
1. Il collegio sindacale è composto di tre membri eletti per scheda segreta dall'assemblea e dura in carica quattro anni, scelti anche fra persone estranee all'associazione.
2. Il collegio controlla la gestione contabile e vigila sulla osservanza di quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Il collegio viene nominato dall'assemblea la quale procede altresì alla designazione del presidente dell'organo medesimo. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione e i suoi componenti possono essere riconfermati.
4. Il collegio sindacale è convocato e presieduto dal proprio presidente. La sua attività sarà fatta constare in apposito registro verbale.
5. Può partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione nel quale viene esaminato il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Quest'ultimo documento contabile può essere approvato dall'assemblea solo se accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21)
1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'assemblea, per scheda segreta, fra persone di comprovata serietà, estranee all'associazione. Dura in carica un quadriennio.
2. Ad esso competono le decisioni definitive sulla esclusione dei soci e la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere fra i singoli soci e l'associazione relativamente ai rapporti sociali e sempre che queste non possano formare oggetto di composizione amichevole.
3. I probiviri decidono con dispensa da ogni e qualsiasi formalità facendo però constatare le loro decisioni da apposito verbale sottoscritto.
FINANZIAMENTO
Art. 22)
1. Al finanziamento della pro loco viene provveduto:
a) con le quote sociali e i contributi di cui all'articolo 4);
b) con redditi patrimoniali propri;
c) con gli utili di gestione di attività permanenti o occasionali;
d) con il contributo della provincia, del comune e con eventuali interventi straordinari;
e) con contributi e sussidi di enti, organizzazioni o privati;
f) con eventuali lasciti e donazioni.
2. E' fatto divieto di dividere tra i soci, anche indirettamente, eventuali utili di bilancio. E' fatto obbligo di reinvestire eventuali utili di bilancio nell'esercizio successivo, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 23)
1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. L'assemblea dei soci delibera all'inizio dell'anno e comunque entro il mese di marzo il bilancio di previsione, il piano di attività e il consuntivo relativo all'anno precedente.
Art. 24)
1. In relazione a quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di turismo devono essere trasmessi all'Assessorato Provinciale al Turismo entro 30 giorni dalla approvazione dell'assemblea, i seguenti atti:
- copia del bilancio di previsione e della relazione sulla gestione finanziaria con i relativi verbali di approvazione;
- copia del conto consuntivo, della relazione sulla gestione finanziaria e della relazione dei revisori dei conti con i relativi verbali di approvazione;
- copia dei verbali dell'assemblea di modifica dello statuto
- copia del verbale di assegnazione delle cariche sociali;
- copia del verbale del consiglio di amministrazione di nomina del Presidente, del Vice Presidente e del segretario.
2. L'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di previsione e del conto consuntivo devono avvenire obbligatoriamente con scadenza annuale, pena la cancellazione della pro loco dall'elenco previsto dall'articolo 7) e la perdita dei contributi provinciali previsti all'articolo 22) sull'attività di promozione turistica in ambito locale.
3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere compilati in modo da evidenziare specificatamente l'ammontare delle spese previste e rispettivamente accertate per le quali vengono chieste o sono state ottenute sovvenzioni dalla Provincia.
SCIOGLIMENTO
Art. 25)
1. A seguito dello scioglimento dell'associazione pro loco deliberato dall'assemblea, le disponibilità finanziarie ed i beni vengono devoluti a fini di utilità sociale.
Art. 26)
1. Per quanto non contemplato dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.
Il presente statuto è stato deliberato dall'assemblea dei soci nella riunione del giorno 23 maggio 2014.
Il Presidente dell'assemblea (Franchini Girolamo)
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